Dalle commissioni

Riepilogo normativo elenchi D.Lgs. 139/2006

RIEPILOGO NORMATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI RICHIESTI AI PROFESSIONISTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MINISTERIALI PER LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI EX D.LGS. 139/2006

Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 Giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2016) che modifica il D.M. 5 Agosto 2011, stabilisce per i professionisti, al fine di mantenere l’iscrizione negli elenchi ministeriali, l’obbligo di effettuare ogni cinque anni corsi e seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore in materia di prevenzione incendi. Più precisamente:

  • i seminari devono essere monotematici, a carattere informativo e possono essere seguiti fino a totalizzare non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni, quindi per non più di 12 ore;
  • i corsi possono affrontare più argomenti, devono concludersi con il superamento di un test finale ed essere seguiti fino a totalizzare almeno 28 ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

  1. dalla data di iscrizione negli elenchi;
  2. dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza nell’aggiornamento obbligatorio;
  3. dalla data di entrata in vigore del Decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi. Pertanto gli iscritti agli elenchi che hanno effettuato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio per il secondo “quinquennio di riferimento” entro la scadenza del 26 Agosto 2021, da tale data dovranno far decorrere il nuovo quinquennio di aggiornamento necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio.

Invece gli iscritti che non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro tale scadenza, poi prorogata al 29 Giugno 2022, e sono stati quindi temporaneamente sospesi dagli elenchi con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, dovranno frequentare i corsi e i seminari sino ad avvenuto adempimento per poter riattivare l’iscrizione.

Dal CNI – Scadenze antincendio

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 836, chiarisce i nuovi termini delle scadenze in materia antincendio, a seguito delle proroghe concesse in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.
Per la Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi
Ing. Aurelio Menoni
Ing. Claudio Rocca
circolare 836

Dal CNI – Prevenzione incendi – Quaderno INAIL

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 821, segnala la pubblicazione INAIL “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” con riferimento alla strategia S.10 del Codice
Per la Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi
Ing. Aurelio Menoni
Ing. Claudio Rocca
circolare CNI

Dal CNI – Proroga scadenze in materia antincendio

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha trasmesso la circolare n. 803 che, in relazione all’emergenza Covid-19, aggiorna sulla proroga delle scadenze  in materia di prevenzione incendi.
Per la Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi
Ing. Aurelio Menoni
Ing. Claudio Rocca
circolare

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