21 Febbraio 2007
NOTA INFORMATIVA
Dal 2 Febbraio 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante “disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2007.
Tale decreto si inserisce nel processo di attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al contenimento dei consumi energetici nell’edilizia, ed introduce alcune importanti novità rispetto al precedente D.L.192/05:
• Vengono definite le date di progressiva introduzione dell’obbligo della certificazione energetica di cui tutti gli edifici (esistenti o di nuova costruzione) dovranno essere dotati
• Viene introdotto l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio quale documento facoltativo da redigere in attesa della pubblicazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Fino alla data di entrata in vigore di tali linee guida, l’attestato di certificazione energetica degli edifici e’ sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005
• A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e’ necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unita’ immobiliare, dell’edificio o degli impianti
• La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica redatta ai sensi della legge n. 10/91, nonchè l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e’ inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e’ accompagnata da tale documentazione asseverata
• Vengono modificate le sanzioni a carico del professionista che rilasci una certificazione energetica non veritiera o del direttore dei lavori che ometta la presentazione al Comune dell’asseverazione di conformità delle opere o presenti una asseverazione attestante falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla falsa relazione tecnica redatta ai sensi della legge n. 10/91
• Vengono modificati quasi tutti gli allegati del precedente D.L. 192/05. Ne conseguono significative variazioni sulle modalità di verifica della prestazione energetica degli edifici e del rispetto dei limiti di legge
• Diventa obbligatorio per tutte le categorie di edifici l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Le modalità applicative saranno definite con decreti attuativi ad oggi non ancora emanati.
Un ulteriore documento di rilevante interesse è rappresentato dalla D.G.R. n. 8/3951 del 27/12/2006, con la quale la Regione Lombardia ha stabilito le regole in base alle quali i Comuni possono ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. L’obiettivo è naturalmente la promozione del risparmio energetico, utilizzando essenzialmente due strumenti: il taglio degli oneri e l’incentivo sulla volumetria o sulla superficie utile edificabile.
Visto il crescente interesse che si sta manifestando in materia di risparmio energetico, l’Ordine degli Ingegneri di Mantova si sta impegnando nella organizzazione di un corso per certificatori energetici degli edifici. Nello specifico sta vagliando l’ipotesi di realizzarlo in collaborazione con ANIT, in accordo con la procedura di certificazione prevista da SACERT (Sistema per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici). Il corso sarà suddiviso in due parti:
− parte propedeutica: valutazione delle prestazioni energetiche dell’involucro (40 ore)
− parte avanzata: la certificazione energetica degli edifici (40 ore).
E’ importante specificare che i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e/o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (art. 4 comma c, del D.M.192/2005) devono essere ancora definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La frequenza del corso ed il superamento della prova d’esame finale consentono l’accreditamento presso SACERT e lo svolgimento dell’attività di certificazione degli edifici su base volontaria che è stata adottata, per ora, da alcuni comuni della Provincia di Milano ed utilizza una metodologia di calcolo, denominata BESTClass che può essere utilizzata per tutti gli edifici residenziali pubblici e privati, nuovi ed esistenti ed edifici del terziario non particolarmente complessi.
Più in generale, il corso per certificatori energetici degli edifici si rivolge ai professionisti che intendono acquisire quelle nozioni fondamentali per migliorare la progettazione e formare tecnici capaci di esaminare e valutare la fase progettuale e realizzativa di una costruzione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 192/2005, ai fini della certificazione energetica, in modo indipendente come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE, che ha come obbiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti, orientando le modalità costruttive verso soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi di energia nell’ esercizio degli edifici e degli impianti.
Si invitano gli interessati a consultare regolarmente il sito del nostro Ordine e per lo specifico gli Allegati della Commissione interna tecnologia degli edifici.