Dalle commissioni

Sconto 20% sui minimi tariffari

SCONTO 20% SUI MINIMI TARIFFARI
(delibera di Consiglio del 23 Ottobre 1995)

In relazione al problema dello sconto del 20%, in considerazione del fatto che alcuni disciplinari già stipulati lo applicano su onorari e spese, il Consiglio delibera di accettare tale sconto per i disciplinari stipulati sino alla data del 30 Novembre 1995.
Dopo tale data, lo sconto si potrà applicare solo sull’onorario e non sulle spese.

Legge 26 Aprile 1989 n. 155 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”

Decreto legge 2 Marzo 1989 n. 65 “Disposizioni in materia di finanza pubblica” convertito in legge 26 Aprile 1989 n. 155 (stralcio)

Art. 4
….. omissis …..

“12-bis Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”.

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