Dalle commissioni

Emergenza COVID-19 – Cantieri edili

Pubblichiamo i seguenti documenti trasmessi dal Dott. Gallo:
– Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri del 24 aprile 2020.
Le previsioni di tale Protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto a quelle generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020.
– Verbale di accesso e verifica Covid -19 e relativa check list, predisposti dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Il Governo, tramite le Prefetture, si potrà avvalere anche degli Ispettorati del Lavoro per il controllo del rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19. La check list predisposta a livello nazionale, sebbene tarata su contesti più aziendali che di cantiere, può essere di ausilio al CSE per fare uno screening, insieme alle imprese affidatarie, su quali misure puntare durante la riapertura del   cantiere e che saranno vagliate in sede di controllo, e che altresì sono coerenti con le indicazioni dei Protocolli del 14 e 19 marzo 2020.
protocollo cantieri
verbale di accesso e verifica covid
check list

Dal CNI – RTV asili nido

Si rende nota la circolare CNI n. 543 che informa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regola Tecnica Verticale sugli asili nido.
Si sottolinea l’importanza dell’allineamento alla revisione del Codice del 2019 delle RTV pubblicate dopo il 2015.
Per la Commissione Sicurezza Antincendio
Ing. Aurelio Menoni
circolare

Emergenza COVID-19 – Linee guida cantieri edili

Pubblichiamo tre documenti trasmessi dal Dott. Gallo riguardanti le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
Il documento dell’Università di Padova è quello su cui il Veneto (e non solo) si sta basando per preparare la fase 2 della ripresa delle attività produttive, compresi i cantieri edili; in ultima pagina è presente un ottimo diagramma di flusso che delinea perfettamente le azioni di natura organizzativa che i coordinatori per la sicurezza potrebbero utilizzare per i cantieri.
MIT regole cantieri edili
MIT protocollo condiviso
Università di Padova

Proroga scadenze in materia antincendio

Si porta a conoscenza degli iscritti che nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono presenti alcune norme attinenti aspetti relativi alla prevenzione incendi ed in particolare gli articoli:
Art. 4, comma 2  (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. omissis.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
comma 1
. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

In tale comma ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
In tale comma ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

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