25 Luglio 2013
Pubblichiamo un quesito pervenuto alla Segreteria dell’Ordine e la relativa risposta che può essere di interesse per gli iscritti
QUESITO
Spettabile segreteria, mi chiamo XYZ, ho una laurea in ‘scienze dell’architettura e ingegneria edile’, non ho sostenuto l’esame di abilitazione e quindi non sono iscritta a nessun albo in quanto ho proseguito gli studi per la laurea specialistica. Da due anni collaboro con un Geometra nel settore delle costruzioni. Scrivo per avere un’informazione riguardo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione di lavori in cantiere (art. 98 D. lgs 81/08).
Vorrei fare il corso abilitante a Coordinatore della sicurezza. Avendo una laurea triennale in classe 4 rientro nella casistica elencata e ho anche due anni di esperienza nel settore delle costruzioni, a questo riguardo chiedo se un documento dove il mio datore di lavoro (Geometra) attesta che ho lavorato per lui come collaboratrice tirocinante può bastare ai fini della legge o bisogna produrre ulteriori documenti nonché elencare i lavori eseguiti.
RISPOSTA
Rispetto ai requisiti per poter frequentare il corso di formazione per coordinatori per la sicurezza l’art. 98 del D. Lgs. 81/08 delinea tre distinti casi. Tralasciando la lett. c) per la sua facilità di lettura interpretativa l’art. 98 nelle altre sue due lettere, a) e b), richiede il possesso di una fra alcune tipologie di lauree che si differenziano nella classificazione in funzione dell’anno in cui sono state conseguite. Nella lett. a) si distinguono innanzitutto le lauree magistrali, titolo accademico di secondo livello equivalente ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento che si consegue al termine di corsi biennali e a cui si può accedere solo se in possesso di laurea triennale. Tale laurea ha sostituito a partire dal 2007 (II riforma universitaria – MORATTI) la laurea specialistica introdotta dalla I riforma universitaria (BERLINGUER/ZECCHINO) del 1997/99. Nel secondo periodo della lett. a) si fa riferimento proprio ad alcune classi di lauree specialistiche che sebbene superate terminologicamente dalle lauree magistrali garantiscono a chi le ha conseguite il possesso del 1° dei due requisiti richiesti per la partecipazione al corso di formazione base per coordinatori.
Alla lett. b) dell’art. 98 invece si menzionano i dottori che hanno conseguito alcune classi di lauree. Non a caso è impiegato il solo termine laurea piuttosto che, come avvenuto per la lett. a), il termine di laurea specialistica e/o magistrale in quanto sta ad indicare i soli possessori delle lauree triennali, lauree tutt’ora confermate dall’ultima riforma universitaria a firma dell’ex Ministro Gelmini che ancora prevede il 3+2.
Per cui, nel caso di specie, la laurea triennale in scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile costituisce 1° requisito per l’accesso al corso per csp/cse.
Rispetto al II requisito richiesto dalla lett. b) dell’art. 98 si menziona l’attestazione scritta rilasciata dai datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa per almeno due anni nel settore delle costruzioni.
In questo caso occorre chiarire il concetto di datore di lavoro. Per datore di lavoro si intende colui col quale il lavoratore ha stipulato un contratto di lavoro anche atipico (a progetto, a chiamata, occasionale accessorio ossia con voucher), o anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (mini co.co.co. legge Biagi) per lo svolgimento di attività lavorativa all’interno della sua organizzazione e sotto il suo coordinamento e direzione.
Ora, poiché la norma della lett. b) fa riferimento in prima battuta a questa figura di datore di lavoro, occorre verificare innanzitutto come è disciplinato il rapporto di lavoro col proprio datore di lavoro, dopodiché, nel redigere l’attestazione da consegnare si dovrà non solo indicare che tipo di mansione si sta svolgendo o si è svolta (impiegato tecnico o simili) ma altresì allegare o il contratto di lavoro o le buste paga evidenziando la data di inizio e quella di fine rapporto o, se in essere, la sola data di inizio purché l’arco temporale sia di almeno due anni.
Se non dovesse esserci alcun effettivo contratto di lavoro che dà diritto a ricevere mensilmente busta paga allora per datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 deve intendersi colui che consente all’interno del suo ufficio/studio lo svolgimento di tirocini formativi ai fini di poter partecipare al concorso per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza. L’attestazione scritta allora oltre a chiarire che si sta svolgendo un tirocinio da almeno due anni (indicare la data di inizio) ai fini della futura abilitazione deve indicare se l’attività ha riguardato il settore della sicurezza (redazione POS, PSC, PIMUS, DVR, Procedure standardizzate ecc) o le costruzioni in senso più ampio per cui va precisato il tipo di attività svolta (se progettazione, rilievi topografici, ecc). Se il tirocinio per coprire i due anni ha riguardato più studi professionali è necessario che l’attestazione venga rilasciata da ciascun professionista presso il quale tale tirocinio è stato svolto fino al raggiungimento del biennio.
L’ultima opzione riguarda il caso in cui si svolga presso uno stesso studio professionale o più studi una serie di collaborazioni occasionali remunerate nel limite di 5.000 euro netti annui e senza obbligo di partita IVA e/o iscrizione all’albo. In questo caso non si parlerà più di datore di lavoro bensì di committenti e di conseguenza nell’attestazione/i oltre a chiarirsi quanto già detto sopra rispetto all’attività si deve precisare che trattasi di collaborazioni occasionali e allegare un paio di notule per ogni anno solare (tra la prima e ultima notula l’arco temporale coperto deve essere di 2 anni per cui se la prima notula reca la data del 01/05/2011 l’ultima deve quanto meno riportare la data dell’01/05/2013).
In nessun caso è necessario allegare gli specifici lavori prodotti ma è sufficiente descrivere brevemente il contenuto della propria attività.
IL RESPONSABILE COMMISSIONE SICUREZZA
Ing. Amerigo Berto