6 Marzo 2017
RIEPILOGO NORMATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI RICHIESTI AI PROFESSIONISTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MINISTERIALI PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI EX D.LGS. 139/2006
Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 Giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2016), che modifica il D.M. 5 Agosto 2011, stabilisce per i professionisti, al fine di mantenere l’iscrizione negli elenchi ministeriali, l’obbligo di effettuare ogni cinque anni corsi e seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore in materia di prevenzione incendi. Più precisamente:
– i seminari devono essere monotematici, a carattere informativo e possono essere seguiti fino a totalizzare non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni, quindi per non più di 12 ore;
– i corsi possono affrontare più argomenti, devono concludersi con il superamento di un test finale ed essere seguiti fino a totalizzare almeno 28 ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza nell’aggiornamento obbligatorio;
c) dalla data di entrata in vigore del Decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.
Pertanto gli iscritti agli elenchi che hanno effettuato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio per il primo “quinquennio di riferimento” entro la scadenza del 27 Agosto 2016, da tale data dovranno far decorrere il nuovo quinquennio di aggiornamento necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio.
Invece gli iscritti che non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro tale scadenza e sono stati quindi temporaneamente sospesi dagli elenchi con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, dovranno frequentare i corsi e i seminari sino ad avvenuto adempimento per poter riattivare l’iscrizione.