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Presentazione istanze sismiche

Conclusione del periodo transitorio di dodici mesi, previsto dall’art.13 della L.R. 33/2015, durante il quale era consentito il deposito della documentazione di cui all’art.6 della medesima L.R. 33/2015 e ss.mm.ii. sia in formato elettronico che cartaceo, prorogato dal D.d.u.o. 21 maggio 2018 – n. 7262  (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 21 – 24 maggio 2018)
Si porta a conoscenza degli iscritti che tale periodo transitorio si è concluso, perciò dal 1° Dicembre 2018 la presentazione delle istanze sismiche dovrà essere effettuata esclusivamente in formato digitale. A tale scopo le amministrazioni comunali hanno la facoltà di attivare un sistema informativo dedicato o, in alternativa, utilizzare la piattaforma informatica regionale (M.U.T.A), si invitano pertanto gli iscritti ad informarsi sulle modalità scelte dai comuni per la presentazione delle pratiche sismiche.
La nuova modalità di presentazione e la relativa modulistica per il deposito sismico sono reperibili al seguente link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischio-sismico/moduli-pratiche-sismiche

Regolamento per il pagamento della quota annuale di iscrizione

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
(adottato nella seduta di Consiglio del 5 Dicembre 2018)

PREMESSA
Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’Albo, ai sensi di:

art. 5.2 della L. 1395/1923;
art. 37 del R.D. 2537/1925, punto 4);
art. 7 del D.Lgs.Lt. 382/1944;
art. 20 del Codice Deontologico dell’Ingegnere attualmente vigente.

ARTICOLO 1
La quota, stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile.
Dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno, rispettando le modalità stabilite dal Consiglio comunicate tramite i canali istituzionali.
ARTICOLO 2
Qualora l’iscritto intenda cancellarsi dall’Ordine, dovrà presentare apposita istanza in bollo entro il termine tassativo del 10 gennaio. Dopo tale data sarà richiesto il pagamento della quota. La cancellazione avrà decorrenza dalla data di delibera del Consiglio dell’Ordine. Per poter essere cancellati, è necessario essere in regola con i pagamenti; il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione.
Le richieste di trasferimento ad altro Ordine pervenute dopo il 10 Gennaio non danno titolo all’esonero dal pagamento; il previsto nulla-osta sarà rilasciato solo ad avvenuto pagamento.
La sospensione dal pagamento della quota per un determinato periodo (ad esempio nel caso di trasferimenti all’estero o di temporaneo non svolgimento della libera professione) non è accettabile in quanto non contemplata dalla normativa.
ARTICOLO 3
E’ obbligo di ciascun iscritto dare formale comunicazione scritta alla Segreteria dell’Ordine delle variazioni della propria anagrafica e dei propri recapiti.
L’Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell’iscritto, il quale è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell’Ordine medesimo.
ARTICOLO 4
Trascorso il termine previsto del 28 Febbraio, verranno inviati ai morosi fino ad un massimo di tre solleciti a scadenze prestabilite (31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre). Coloro che alla data del 31 dicembre risultassero ancora inadempienti, saranno automaticamente deferiti al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare per morosità comporta la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, la comunicazione del provvedimento a tutti gli iscritti, Ordini, Enti ed amministrazioni e sarà revocato solo all’avvenuto pagamento della quota dovuta oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per rimborso spese.
ARTICOLO 5
Trascorsi 60 giorni dalla scadenza per il pagamento, a coloro che non fossero in regola con il pagamento delle quota associative e fino al saldo delle stesse, saranno sospesi tutti i servizi erogati dall’Ordine, in particolare:
formazione (partecipazione a seminari e corsi organizzati dall’Ordine, caricamento CFP e rilascio attestati);
consulenza e rilascio parere congruità parcelle;
invio corrispondenza e mail informative;
sospensione dagli elenchi gestiti dall’Ordine (elenco collaudatori, 818, CTU, ecc.);
iscrizione Reginde, INI-PEC, UNI;
partecipazione a Commissioni interne o quale delegato dell’Ordine;
abbonamento riviste in convenzione
rilascio certificati di iscrizione, timbri e tesserini;
rilascio ad Enti di attestazioni relative allo status dell’iscritto;
rilascio PEC e firma digitale in convenzione;
ed ogni altro servizio non ricompreso nell’elenco.
ARTICOLO 6
Il presente Regolamento, inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito dell’Ordine, entrerà in vigore il 1° Gennaio 2019 e sarà valido sino a successive modifiche.

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