Decreto legge 2 Marzo 1989 n. 65 “Disposizioni in materia di finanza pubblica” convertito in legge 26 Aprile 1989 n. 155 (stralcio)
Art. 4
….. omissis …..
“12-bis Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”.