Onorario minimo per collaudi

ONORARIO MINIMO PER COLLAUDI
di cui al punto B-2-8 delle Note Interpretative
(deliberato nella seduta di Consiglio dell’8 Luglio 2003)

Il Consiglio di quest’Ordine ha deliberato che la prestazione di collaudo non potrà essere compensata con una somma inferiore al minimo di € 600,00 più il 30-45% di spese conglobate nel luogo di residenza e 45-55% fuori dal luogo di residenza.

Ultima volta modificato il 8 Luglio 2003 10:48