testo in vigore
dal: 23-11-2011
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 6, comma 8, lettera
g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni; Viste le risultanze delle riunioni della
Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011; Acquisito il
parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso
nella seduta del 20 aprile 2011; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso
dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23
giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011; Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il
seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito
di applicazione
1. In attesa della
definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6,
comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale
di seguito individuato. 2. Il presente regolamento si applica
ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli
66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli
ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo
decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di
affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e
forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si
svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 4.
Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui
al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di
qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e
3, i criteri di verifica della idoneita' tecnico-professionale
prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo
decreto legislativo
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in
cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con
regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo,
si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che
hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto
normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo degli articoli
6 e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' il
seguente: «Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e' istituita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione e' composta da: a) un rappresentante del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'; c) un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un
rappresentante del Ministero dell'interno; e) un rappresentante
del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; g) un rappresentante del
Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un
rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale; l) un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; o) dieci
esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 2.
Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale
interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori
della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di
altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche
tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). 3.
All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la
funzione. 4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei
diversi settori di interesse. 5. I componenti della Commissione
e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, su designazione degli
organismi competenti e durano in carica cinque anni. 6. Le
modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali appositamente assegnato. 7. Ai componenti del Comitato
ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 8.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi
della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attivita' di
promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo
stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul
suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f)
elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono
recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano; g) definire criteri
finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h)
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed
etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita' dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente; i) valutare le problematiche
connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle
convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della
differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e
alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare
modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui
all'articolo 30; m-bis) elaborare criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie
di attivita' per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto
l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti
irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.». «Art. 27
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo
6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore
della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e
criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche'
sulla applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione
agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. 1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e
alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) di uno
strumento che consenta la continua verifica della idoneita' delle
imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra
cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori
autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneita',
soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per
il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potra',
con le modalita' ivi previste, essere esteso ad altri settori di
attivita' individuati con uno o piu' accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti. 2-bis. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
Note
all'art. 1: - Per il testo degli articoli 6, comma 8, e 27 del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note alle
premesse. - Il testo degli articoli 66 e 121 del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art. 66 (Lavori in
ambienti sospetti di inquinamento). - 1. E' vietato consentire
l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse,
gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture,
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri,
senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per
la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza
previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri
mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita'
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra,
forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti
luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi.». «Art. 121 (Presenza
di gas negli scavi). - 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi,
fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quando sia
accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o
la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in
luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e
continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di
gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi,
anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e
di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti
dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.». - Il testo dell'allegato IV, punto 3,
del citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 3. VASCHE,
CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le
tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi
e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di
controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui
al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi
che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti
lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. 3.2.2. Colui che
sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le
valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col
recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante
flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui
dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con
l'indicazione del divieto di manovrarli. 3.2.3. I lavoratori
che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono
essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso
l'apertura di accesso. 3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori
nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al
fondo dei luoghi predetti e' disagevole, i lavoratori che vi
entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di
adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a
consentire la normale respirazione. 3.3. Qualora nei luoghi di cui
al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori
o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad
evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la
esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di
materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario
l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i
bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o
dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le
materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante
parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con
almeno due correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi
delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni
di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al
punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere
provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il
pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi. 3.4.3. Per le
canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per
quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di
lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di
cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica
quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti,
hanno una profondita' non superiore a metri uno e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre
cautele. 3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una
profondita' di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture
di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala
fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere
usate scale trasportabili, purche' provviste di ganci di
trattenuta. 3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e
collocate in modo che: 3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o
fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi
danno ai lavoratori; 3.6.1.2 in caso di necessita' sia
attuabile il massimo e piu' rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa. 3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni
chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono
ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi,
quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad
effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessita'. 3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di
sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire
la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati
dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di
ventilazione, valvole di esplosione. 3.9.1. I serbatoi e le vasche
contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti
pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono
essere provvisti: 3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie
tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e
materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano
venire a contatto con il contenuto; 3.9.1.2. di tubazioni di
scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al
punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee
misure di sicurezza. 3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei
liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque
dannose devono essere provvisti: 3.10.1. di idonee chiusure per
impedire la fuoriuscita del contenuto; 3.10.2. di accessori o
dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di
riempimento e svuotamento; 3.10.3. di accessori di presa, quali
maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il
loro impiego, in relazione al loro uso particolare; 3.10.4. di
involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia' usati, devono essere conservati in posti appositi e separati,
con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono
evidenti. 3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso,
essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure
distrutti adottando le necessarie cautele. 3.11.3. In ogni caso
e' vietato usare recipienti che abbiano gia' contenuto liquidi
infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o
materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari,
senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del
loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo
contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di
trasformazione.». - Il testo dell'articolo 26, comma 1, del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art. 26
(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione). - 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una
singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica,
con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma
8, lettera g), l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante
contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1)
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato; 2) acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneita'
tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.».
Art. 2
Qualificazione nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi
attivita' lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o
lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e
vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese
familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in
percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi,
che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e formazione
di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove
impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei
fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della
formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione
e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli
articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) avvenuta effettuazione di
attivita' di addestramento di tutto il personale impiegato per le
attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla
applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di
cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti
previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di
regolarita' contributiva; h) integrale applicazione della parte
economica e normativa della contrattazione collettiva di settore,
compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente
bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di
settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. 2. In relazione alle attivita' lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il
ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore
di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo
I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei
lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano
subappaltate
Note
all'art. 2: - Il testo dell'articolo 21, comma 2, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art. 21
(Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi). -
(Omissis). 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno
facolta' di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di
cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.». - Il testo del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre del 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro,di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 2003, n. 235, S.O. - Il testo degli articoli 34 e 37,
del citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art.
34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi). - 1. Salvo che nei casi di
cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6,
nelle imprese o unita' produttive fino a cinque lavoratori il
datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti di primo
soccorso, nonche' di prevenzione degli incendi e di evacuazione,
anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda
o all'unita' produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto
all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma
2-bis. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la
formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell'accordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di
lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve
frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli
articoli 45 e 46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di
cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui
al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.». «Art. 37
(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi
e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura,
altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di
lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi
rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e
i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma
7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di
cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le
modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e
nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei
rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi
dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di
tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di
32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
che occupano piu' di 50 lavoratori. 12. La formazione dei
lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite
a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e'
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente
decreto.».
Art.
3
Procedure di
sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
1. Prima dell'accesso
nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative di
cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla
impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato
nelle medesime attivita', o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro
committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati
ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi
compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di
lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente
periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e,
comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro
committente individua un proprio rappresentante, in possesso di
adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
che abbia comunque svolto le attivita' di informazione, formazione e
addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a
conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le
attivita' lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' svolte dai lavoratori impiegati dalla
impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il
rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del
personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3.
Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare
o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle
attivita' in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase
di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del
Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura
potra' corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle
previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno
della qualificazione necessaria per operare, direttamente o
indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
o confinati
Note
all'art. 3: - Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera v),
del citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art.
2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo si intende per: a)
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in
questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d)
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e)
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio
di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacita' e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di
prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacita' e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte
del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e
protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalita' di svolgimento
dell'attivita' lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita'
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrita' dell'ambiente esterno; o) «salute»: stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un'assenza di malattia o d'infermita'; p) «sistema di
promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti
sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati
a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprieta' o qualita'
intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni; s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione; t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma
tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione
dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate
e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51,
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che
provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione; z) «linee
guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai
Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa)
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle
attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di
gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui
agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi
costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di
attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi
a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute
e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento; ff) «responsabilita' sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate.».
Art. 4
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dalla applicazione
del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14
settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il
Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte
dei conti il 28 ottobre 2011 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 13, foglio n. 116 |